Approfondimento

Certificatore energetico, requisiti, ruolo e responsabilità

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Il ruolo de certificatore energetico

Secondo quanto previsto dalle attuali normative vigenti l’Attestato di Prestazione Energetica può essere redatto esclusivamente da un tecnico abilitato, il certificatore energetico. Non esiste una figura esclusiva per questo ruolo, il certificatore energetico può essere infatti un architetto, un ingegnere, un geometra, un perito tecnico, ecc.

Per ogni figura professionale è invece indispensabile essere in possesso dei titoli specifici, essere abilitato alla professione e – non ultimo – essere iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale di riferimento. In caso di assenza di alcune delle competenze specifiche richieste, il certificatore dovrà essere affiancato da un altro tecnico abilitato nella redazione del documento.

Un altro requisito indispensabile è quello di aver partecipato a corsi di formazione e/o aggiornamento. Secondo quanto previsto dalle attuali Linee Guida nazionali, il certificatore energetico deve essere anche abilitato alla progettazione di edifici ed impianti.

Nel caso in cui si verifichi che un certificatore energetico o comunque un professionista qualificato e abilitato alla redazione dell’APE esegua un Attestato di Prestazione Energetica oppure una relazione tecnica senza rispettare i criteri e le metodologie stabilite dalla normativa vigente sono previste sanzioni che variano tra i 700 e i 4.200 euro. Le sanzioni APE vengono applicate dalle Regioni, che hanno anche l’obbligo di comunicare l’inadempienza del soggetto all’ Ordine professionale di riferimento.

Inoltre, per il certificatore che rilascia un APE in cui vi sono dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali è prevista anche una sanzione pari all’80% della parcella. L’autorità che applica questa sanzione dovràpoi avvertire il collegio professionale di riferimento del certificatore, che potrà poi decidere se applicare o meno altri provvedimenti disciplinari.

Va ricordato infine che l’APE viene reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000. Pertanto, in caso di attestazioni false da parte del soggetto certificatore l’articolo prevede gravi sanzioni ed anche ipotesi di reato. E’ importante quindi che le dichiarazioni rese dai tecnici siano assolutamente veritiere.

Quali sono i soggetti abilitati alla certificazione energetica?

I soggetti abilitati all’attività di certificazione energetica e riconosciuti come certificatori sono i seguenti:

  1. i tecnici abilitati;
  2. gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia;
  3. gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento;
  4. le società di servizi energetici (ESCO).

Le responsabilità del certificatore energetico

Come stabilito dall’articolo 481 del Codice Penale, l’Attestato di Prestazione Energetica è a tutti gli effetti un atto pubblico, pertanto vi è una responsabilità diretta del soggetto certificatore che sottoscrive il documento.

Qualora il certificatore energetico dovesse emettere una certificazione senza rispettare i criteri delle normative vigenti, attribuire una classe energetica errata oppure dichiarare informazioni non veritiere, può andare incontro a diverse responsabilità.

Vediamo nello specifico quali sono le responsabilità del certificatore energetico, a seconda dei casi:

  • Responsabilità amministrative e disciplinari: se il tecnico rilascia una certificazione energetica non veritiera o senza i requisiti di volontarietà e consapevolezza rischia una multa pari al 70% della sua parcella (calcolata secondo la tariffa professionale) nonché la sospensione dall’Ordine o dal Collegio professionale di riferimento;
  • Responsabilità civile: se il certificatore energetico rilascia un APE non veritiero per negligenza, imperizia o per un semplice errore di calcolo è soggetto al risarcimento dei danni causati a terzi;
  • Responsabilità penali: se il certificatore energetico rilascia un Attestato di Prestazione Energetica non veritiero o se il direttore dei lavori attesta falsamente la correttezza dell’APE si rischia fino ad un anno di reclusione per falsità ideologica e una multa fino a 516 euro.

Dichiarazione di indipendenza

Fra le responsabilità che spettano al certificatore energetico vi è anche la totale estraneità ed indipendenza nonché imparzialità di giudizio, come richiesto dalla legge ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale. Questa è una delle differenze fondamentali che distinguono l’APE dall’AQE. Infatti, mentre l’AQE può essere redatto anche da un tecnico coinvolto in altre fasi nella progettazione e realizzazione dell’edificio (ad esempio il progettista o il direttore dei lavori), il certificatore energetico che redige l’APE deve essere un soggetto terzo, ovvero non può avere conflitti di interesse con il proprietario, con il progettista o il direttore dei lavori e con i produttori dei materiali o dei componenti incorporati nell’edificio.

Per questo motivo il certificatore energetico dovrà allegare all’APE una “Dichiarazione di indipendenza”, ovvero una dichiarazione espressa (effettuata ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale) in cui attesta l’assenza di conflitto di interessi, espressa attraverso il non coinvolgimento nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare, nonché l’assenza di rapporti di parentela fino al quarto grado con il committente.

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