Approfondimento

Sanzioni APE, quali sanzioni rischia il certificatore energetico?

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L’entrata in vigore del DL 90/2013 ha modificato completamente quanto stabilito in precedenza dall’ articolo 15 del D.Lgs 192/05, determinando le nuove sanzioni in cui potrebbero incorrere i diversi soggetti coinvolti nella certificazione energetica nel caso in cui non rispettino quanto previsto dalla normativa sulla prestazione energetica.

Nel caso in cui si verifichi che un certificatore energetico o comunque un professionista qualificato e abilitato alla redazione dell’APE esegua un Attestato di Prestazione Energetica oppure una relazione tecnica senza rispettare i criteri e le metodologie stabilite dalla normativa vigente sono previste sanzioni che variano tra i 700 e i 4.200 euro. Le sanzioni APE vengono applicate dalle Regioni, che hanno anche l’obbligo di comunicare l’inadempienza del soggetto all’ Ordine professionale di riferimento.

Inoltre, per il certificatore che rilascia un APE in cui vi sono dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali è prevista anche una sanzione pari all’80% della parcella. L’autorità che applica questa sanzione dovràpoi avvertire il collegio professionale di riferimento del certificatore, che potrà poi decidere se applicare o meno altri provvedimenti disciplinari.

Va ricordato infine che l’APE viene reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000. Pertanto, in caso di attestazioni false da parte del soggetto certificatore l’articolo prevede gravi sanzioni ed anche ipotesi di reato. E’ importante quindi che le dichiarazioni rese dai tecnici siano assolutamente veritiere.

Altre sanzioni previste

Per quanto riguarda la figura del direttore dei lavori, come descritto nell’ Art. 8, al momento della presentazione al Comune di competenza della dichiarazione di fine lavori deve consegnare anche il certificato energetico dell’edificio e l’asseverazione tecnica relativa alla conformità delle opere. Nel caso in cui questa prescrizione non venga eseguita il direttore dei lavori incorre in una sanzione che varia tra i 1.000 ed i 6.000 euro nonché alla segnalazione di inadempienza al proprio collegio professionale (comma 4). La sanzione viene applicata dal Comune di competenza.

Nel caso in cui un costruttore (oppure il proprietario) abbia realizzato una nuova costruzione oppure una ristrutturazione importante senza procedere con la redazione dell’attestato di prestazione energetica incorre in una sanzione che varia tra i 3.000 e i 18.000 euro (comma 7).

Per quanto riguarda invece i condomini e le abitazioni private, vi sono disposizioni di legge relative agli impianti di climatizzazione (come la caldaia per il riscaldamento). Infatti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente tali impianti sono soggetti ad operazioni obbligatorie di controllo e di manutenzione.  Pertanto il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio (o chi per essi se che se ne assume la responsabilità) sono tenuti per legge ad occuparsi di tale adempimento. Qualora il soggetto responsabile non rispettasse queste normative rischia una sanzione che varia tra i 500 e i 3.000 euro (comma 5).

L’APE e le sanzioni in caso di vendita, affitto e annunci immobiliari

In seguito alle modifiche al Decreto 63/2013, convertito nella Legge 90/2013, sono previste gravi sanzioni per proprietari, locatari o responsabili alla vendita (come ad esempio le agenzie immobiliari) nel caso in cui al momento della contrattazione, della vendita o dell’affitto l’immobile non sia dotato dell’ Attestato di Prestazione Energetica APE.

In particolare, in caso di vendita di un immobile privo del certificato energetico, il venditore incorre in una sanzione che varia tra i 3.000 e i 18.000 euro. Se invece l’immobile viene affitato senza essere dotato di Attestato di Prestazione Energetica, il locatario incorre in una sanzione che varia tra i 1.000 e i 4.000 euro. Infine, in caso di annunci immobiliari di vendita o affitto sprovvisti dei i parametri energetici richiesti (indice di prestazione energetica globale e classe energetica) la sanzione amministrativa prevista per il responsabile dell’annuncio varia tra i 500 e i 3.000 euro.

E’ importante sapere che il pagamento della sanzione amministrativa per la mancata allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica ai contratti di compravendita o di affitto degli immobili non esenta il responsabile dall’obbligo. Egli dovrà pertanto provvedere a far redigere il certificato energetico dell’immobile in questione e a presentarlo.

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