Approfondimento

Validità APE 10 anni o 1 anno, tutte le info che cerchi!

Tabella dei Contenuti

Il certificato energetico APE ha una validità temporale che varia da un minimo di 1 anno ad un massimo di 10 anni, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di certificazione energetica. Per poter ottenere un attestato di prestazione energetica con validità massima decennale è obbligatorio rispettare le le normative sul risparmio energetico, altrimenti la validità è limitata ad un anno, nello specifico fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di rilascio. Ovviamente, in caso di interventi di ristrutturazione che comportano la modifica delle prestazioni energetiche di un edificio l’APE va rinnovato.

Ad esempio, in caso di ristrutturazione di edifici, negozi, appartamenti ed in generale unità immobiliari dove sono stati modificati gli impianti, gli involucri (murature e/o infissi), in caso di ampliamenti (applicazione del Piano Casa), in caso di modifiche di prospetti e della volumetria. Nel caso in cui l’immobile non subisce interventi di modifica delle prestazioni energetiche la validità dell’attestato è quella scritta dal certificatore sulla prima pagina del Certificato energetico APE al momento dell’emissione. 

Le condizioni di validità dell’attestato di prestazione energetica

L’Attestato di Prestazione Energetica APE ha una validità temporale massima di dieci anni, e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità massima del Certificato energetico di un edificio è però subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per quanto riguarda gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dalle normative vigenti.

Nel caso in cui non vengano rispettate tali disposizioni la validità massima dell’attestato decade e l’APE avrà una scadenza fissata al 31 dicembre dell’anno successivo a quello del rilascio.

Tale disposizione, già dettata dal decreto 26 giugno 2009 di approvazione delle Linee guida Nazionali, è stata ora trasfusa anche nel testo dell’art. 6, comma 5, d.lgs. 192/2005, per effetto delle modifiche apportate dal DL 63/2013.

La validità del certificato energetico viene indicata dal soggetto certificatore nello spazio in alto a destra del frontespizio dell’APE.

La validità massima di 10 anni è legata alla presenza del libretto di caldaia o di centrale dell’impianto termico e alla sua allegazione alla copia dell’APE da consegnare al proprietario/acquirente/locatario.

In caso di validità massima di 10 anni, nel campo denominato “Note” dell’APE, il soggetto certificatore dovrà specificare:

  • di avere preso visione del libretto, riportando la data dell’ultima manutenzione della caldaia e del controllo dei fumi previsti per legge;
  • che la validità massima di 10 anni è comunque subordinata al rispetto da parte del proprietario/inquilino/terzo responsabile delle disposizioni legislative di cui all’art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico (Manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi).

In caso di mancata disponibilità del libretto di caldaia o di centrale dell’impianto termico, ovvero nel caso in cui quest’ultimo non riportasse la data dell’ultima manutenzione e del controllo dei fumi previsti per legge, nel campo denominato “Note” dell’APE, il soggetto certificatore dovrà specificare:

  • l’impossibilità di aver preso visione e/o di avere ottenuto copia del libretto;
  • l’incompletezza e/o il non aggiornamento del libretto;
  • che la validità massima di 10 anni è legata:
    • alla successiva allegazione all’APE in possesso del proprietario/ acquirente/locatario del libretto, opportunamente aggiornato dopo avere effettuato le operazioni di manutenzione della caldaia e di controllo dei fumi previsti per legge;
    • al rispetto da parte del proprietario/inquilino/terzo responsabile delle disposizioni legislative di cui all’art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico (manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi).

Infine, nel caso in cui non vengano eseguite le operazioni di manutenzione e di controllo dei fumi previsti per legge, la validità del Certificato energetico APE è limitata ad un anno e scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del rilascio, intendendosi non soddisfatte le disposizioni legislative di cui all’art. 6, c. 5 del D.lgs. n. 192/2005 e all’art. 6, commi 1, 2 e 3 del D.M. 26/6/2009, Ministero dello Sviluppo Economico (manutenzione periodica della caldaia e controllo dei fumi).

Affinché l’APE abbia la validità massima di 10 anni va quindi verificata la regolarità dei documenti sugli impianti termici mostrando al certificatore il libretto d’impianto ed il rapporto di controllo fumi (allegato G o F) che dimostrano il rispetto della normativa vigente.

Che validità ha l’APE senza impianto termico?

Se nell’immobile oggetto della certificazione energetica non è presente alcun impianto termico, la validità dell’attestato è comunque di dieci anni. Del resto, la scadenza anticipata ad un anno dell’APE ha solo la funzione di penalizzare coloro che non effettuano i controlli previsti dalle normative vigenti.

Come verificare se l’APE è ancora valido o va ripetuto?

Al momento di vendere o affittare un immobile già dotato di APE bisogna verificare se l’attestato di prestazione energetica è ancora valido o bisogna aggiornarlo. La prima cosa da fare è controllare la data di validità posta dal soggetto certificatore sul frontespizio dell’APE, nell’apposito spazio in alto a destra.

Quindi in conclusione, affinchè l’APE abbia una validità di 10 anni va verificata la regolarità dei documenti sugli impianti termici mostrando al certificatore il libretto d’impianto ed il rapporto di controllo (allegato G o F) che dimostrano il rispetto della normativa vigente. Se questi documenti non sono esistenti o incompleti la validità dell’APE è fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.

Bisognerà poi accertare che l’immobile non abbia subito, in data successiva a quella di emissione dell’attestato, degli interventi che ne hanno modificato le prestazioni energetiche.

Le leggi che regolano la validità del Certificato APE

D.Lgs 192/05 Art. 6 comma 5

L’attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità massima dell’attestato è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento (previste dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75). Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica avrà validità limitata ad 1 anno e scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di rilascio. A tali fini, i libretti di impianto devono essere allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.

DM 26/06/2009 Linee Guida Art. 6 comma 4 

La legge prevede che l’APE venga aggiornato:

  1. in caso di interventi volti a migliorare la prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare e a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
  2. in caso di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti;
  3. in caso di interventi di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio.

DM 26/06/2009 Linee Guida Art. 6 comma 2

La validità massima di 10 anni dell’attestato è confermata solo se sono rispettate le normative vigenti riguardo il controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione degli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di rilascio (o a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le suddette operazioni di controllo di efficienza energetica).

D.Lgs 192/05 Art. 7 comma 1

Il proprietario, il conduttore o l’amministratore di condominio che se ne assume la responsabilità, ha il compito di mantenere in esercizio gli impianti e di provvedere affinché vengano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione previste dalle normative vigenti.

Il regime per l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici prevede (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74) di eseguire le operazioni conformemente alle indicazioni della impresa installatrice dell’impianto. I controlli di efficienza energetica vanno eseguiti ogni 2 anni per gli impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza tra 10 e 100 kw e ogni 4 anni per gli impianti a gas o GPL con potenza maggiore di 100 kw.

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