Approfondimento

Cos’è la Certificazione Energetica?

Tabella dei Contenuti

Certificazione Energetica APE

Benvenuto o benvenuta su: Certificazione Energetica Facile, la 1° azienda in Italia che dal 2010 ha rilasciato oltre 50.000 certificati energetici in tutta Italia.

In questo articolo vogliamo parlarti della Certificazione Energetica APE o Attestato di prestazione energetica, cos’è, quando va fatto e molto altro.

In molti si chiedono:

“Cos’è l’attestato di prestazione energetica APE?”
oppure
“Cos’è la certificazione energetica?”

Il certificato energetico o Attestato di Prestazione Energetica APE (chiamato spesso erroneamente : attestato di certificazione energetica) è un documento che descrive le caratteristiche energetiche degli edifici pubblici e privati:

      • siano essi abitazioni residenziali oppure locali commerciali.
      • Nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione. 

    Il Certificato energetico e la Classe energetica

    certificato energetico

     

    Certificato Energetico

    Il Certificato energetico identifica le prestazioni energetiche e il consumo annuale di energia di un edificio o di un’abitazione, fornendoti il quadro energetico dell’ immobile che stai per affittare o acquistare.

    Grazie alla nuova certificazione energetica è possibile stilare le prestazioni energetiche di un edificio attraverso una scala composta da 10 classi energetiche, in cui si va dalla classe A4 (la classe più alta, quindi la migliore) alla classe G (la più bassa).

    Con la nuova certificazione energetica APE, puoi sostituire l’attestato di certificazione energetica precedente (ACE). Il d.lgs. ha introdotto questa certificazione energetica, che ti consente di ottenere importanti vantaggi. 90 del 2013, che modifica e integra il precedente d.lgs. 192 del 2005.

    Grazie al certificato energetico ti è quindi possibile definire nella maniera più chiara e verosimile possibile i consumi energetici di un edificio, consentendo all’utente di individuarne più facilmente il consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata, la qualità dell’involucro e degli impianti.

    Il Nuovo APE Unico

    Dal 1º ottobre, è entrata in vigore il nuovo Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico, che riscrive e sostituisce l’attuale normativa del D.M. del 26 giugno 2009 sugli Attestati di Prestazione Energetica (APE).

    ape

     

    APE

    Le nuove linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici prevedono l’introduzione di un modello unico valido su tutto il territorio nazionale.

    Grazie a questo nuovo modello di certificazione energetica, avrai la possibilità di ottenere un certificato aggiornato e in linea con le norme nazionali, garantendoti una maggiore omogeneità e coordinazione dell’applicazione delle normative energetiche su tutto il territorio italiano.

    Questo obiettivo mira a garantire un’applicazione più omogenea e coordinata delle normative a livello nazionale e ti consente di beneficiare di una certificazione energetica aggiornata.

    Guarda un esempio di Attestato di prestazione energetica APE

    (nota bene: il certificato APE potrebbe essere differente in base alla regione)

    Quando va fatto il certificato energetico?

    Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e in particolare dal D.M. 26/06/2015, (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici):

    la certificazione energetica APE deve essere allegata obbligatoriamente ai contratti di compravendita o di locazione di immobili (anche per i locali commerciali).

    Il nuovo Decreto legislativo n.90 del 2013 rappresenta un’ulteriore evoluzione del concetto di “certificazione energetica” in Italia, grazie alla modifica e integrazione del precedente d.lgs. 192 del 2005.

    Questo decreto introduce il Certificato Energetico APE, il quale sostituisce il precedente Attestato di Certificazione Energetica (ACE).

    Grazie al nuovo APE, potrai ottenere una certificazione energetica aggiornata e in linea con le nuove normative, offrendoti un vantaggio competitivo sul mercato immobiliare.

    Ricorda che la richiesta del Certificato Energetico degli edifici non è obbligatoria solo in caso di locazione o vendita dell’immobile, ma anche nel caso in cui esegui interventi di riqualificazione energetica.

    In particolare, è necessario richiedere o ripetere nuovamente il certificato energetico del proprio immobile nel caso dei seguenti interventi:

        • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’intero edificio;

        • miglioramento delle prestazioni termiche dell’involucro dell’edificio (attraverso la  coibentazione di solai, pareti o la sostituzione di serramenti o parti di essi o l’installazione di schermature solai);

        • installazione di pannelli solari ;

        • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

      certificazione energetica

       

      Certificazione Energetica

      Oltre ad essere obbligatoria per legge, il certificato energetico si rivela anche uno strumento utile in quanto aiuta a valutare la convenienza economica dell’acquisto o della locazione di un immobile in relazione ai suoi consumi energetici, offrendo anche consigli riguardo la realizzazione di possibili interventi di riqualificazione energetica efficaci per migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio in questione.

      Certificato APE chi lo rilascia?

      Affidati sempre a un professionista abilitato e iscritto al proprio collegio professionale per la redazione del Certificato Energetico APE.

      Il certificatore energetico è il tecnico specializzato che si occupa di valutare l’efficienza energetica del tuo immobile e di redigere il certificato, garantendo la conformità alla normativa vigente.

      Il certificatore energetico è solitamente un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l’architetto, l’ingegnere ed il geometra.

       

      Geometri, Ingegneri e Architetti sono abilitati a redigere la Certificazione Energetica

      Il Certificato energetico consiste in un’analisi energetica dell’immobile, che avviene attraverso la valutazione delle caratteristiche delle murature e degli infissi, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento ed il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.

      Una volta completata l’analisi delle varie componenti il certificatore energetico compila il documento e rilascia la Targa Energetica che sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile.

      Non dimenticare che, una volta ottenuto il Certificato Energetico APE, è importante consegnarlo al nuovo proprietario o al locatario dell’immobile oggetto della certificazione, insieme al libretto della caldaia.

      APE (attestato di prestazione energetica) e AQE

      Il soggetto certificatore che redige l’APE rappresenta anche una delle differenze tra la certificazione energetica APE e il precedente AQE (Attestato di Qualificazione Energetica).

      L’ AQE poteva essere infatti redatto dal progettista o dal direttore dei lavori, quindi da un tecnico abilitato che aveva avuto un ruolo nei lavori.

      Ti veniva rilasciato dal costruttore e consegnato al comune insieme alle documentazioni per il rilascio della dichiarazione di fine lavori.

      La certificazione energetica APE invece deve essere redatta da un Certificatore energetico Abilitato ed indipendente.

      Inoltre, nell’ AQE non ti veniva specificata la classe energetica dell’edifico, in quanto si trattava di un documento provvisorio che, secondo il dlgs 311/06, doveva sostituire temporaneamente il Certificato energetico APE in attesa che le regioni emettessero i decreti attuativi specifici.

      Ad oggi l’Attestato di Qualificazione Energetica è un documento assai meno utilizzato che in passato, e ti viene richiesto solamente in fase di “fine lavori” dal direttore dei lavori.

      Tornando al Certificato energetico APE, una volta completato l’attestato di prestazione energetica dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico e, se richiesto, anche con la firma digitale.

      Alcune Regioni infatti utilizzano esclusivamente questo metodo per ricevere gli APE nel loro catasto energetico.

      Firma Digitale APE

      La firma digitale, in quanto ha completa validità legale, può sostituire a tutti gli effetti la copia cartacea del certificato energetico APE.

      Spetterà poi al notaio, se necessario, verificarne la correttezza con gli appositi strumenti.

      Infine, per quanto riguarda il costo, il certificato energetico – come accade per altri servizi professionali – non è soggetta a una tariffazione minima decisa dagli Ordini o dagli Enti.

      Generalmente il prezzo di una certificazione energetica per un appartamento varia in media tra i 70€ ed i 250€, a seconda della città e delle caratteristiche specifiche dell’unità immobiliare oggetto della certificazione.

      Chi rilascia l’APE?

      La redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica non può essere fatta da chiunque, in quanto la normativa del settore attribuisce ad alcuni professionisti il compito di rilasciare il nuovo certificato APE.

      Questi professionisti, secondo la legge, devono innanzitutto essere iscritti in un apposito albo, ossia l’Albo dei Certificatori Energetici, ed essere abilitati alla progettazione di edifici ed impianti.

      Per quanto riguarda la gestione dell’albo dei certificatori la competenza spetta alle singole Regioni.

      L’abilitazione per diventare tecnico è una materia regolarizzata dalla normativa nazionale.

      Per ottenere il tuo nuovo certificato APE è quindi necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato, ovverosia ad una persona che conosca in maniera approfondita la materia edilizia e tutto quello che riguarda l’efficientamento energetico.

      Per diventare certificatore è infatti previsto un percorso di studi, un esame e l’iscrizione ad un albo che permette quindi di validare il certificato che sarà poi utilizzato secondo le finalità previste dalla legge (vendita, locazione, donazione, ecc…).

      Il percorso di studi si svolge attraverso un corso di formazione della durata di 80 ore, che si conclude con un esame finale che attesta la preparazione del futuro tecnico abilitato.

      Superato l’esame il certificatore otterrà l’attestato abilitante e potrà iscriversi al relativo albo regionale.

      Non tutti possono diventare certificatori, in quanto la normativa vigente richiede il possesso di uno specifico titolo di studio.

      A partecipare al corso di formazione possono essere infatti coloro che hanno almeno un diploma in una delle materie nel settore edile ed energetico, oppure una laurea nel comparto dell’ingegneria edile, dell’architettura o come geometra.

      A chi rivolgersi per ottenere il certificato APE?

      Compilando l’apposito form potrai conoscere il tecnico più vicino a casa tua e richiedere un preventivo gratuito per il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica.

      I certificatori abilitati di Certificazioneenergeticafacile.it sono idonei al rilascio del nuovo certificato APE su tutto il territorio nazionale.

      Quali edifici e/o locali commerciali devono fare l’APE e quali sono esenti?

      L’Attestato di prestazione energetica APE si applica a tutte quelle categorie di edifici contenute nell’articolo 3, del Decreto del presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, ovvero:

      Edifici che richiedono la Certificazione energetica

      L’APE va fatta per: Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
      L’APE va fatta per: abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
      L’APE va fatta per: abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
      L’APE va fatta per: edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
      L’APE va fatta per: Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;
      L’APE va fatta per: Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
      L’APE va fatta per: Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
      L’APE va fatta per: cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
      L’APE va fatta per: mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
      L’APE va fatta per: bar, ristoranti, sale da ballo;
      L’APE va fatta per: Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
      L’APE va fatta per: Edifici adibiti ad attività sportive:
      L’APE va fatta per: piscine, saune e assimilabili;
      L’APE va fatta per: palestre e assimilabili;
      L’APE va fatta per: servizi di supporto alle attività sportive;
      L’APE va fatta per: Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
      L’APE va fatta per: Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

      Quali edifici non hanno obbligo dell’Attestato di prestazione energetica l’APE secondo la Normativa?

      L’APE non va fatta per: BOX
      L’APE non va fatta per: cantine
      L’APE non va fatta per: Autorimesse
      L’APE non va fatta per: Parcheggi multipiano
      L’APE non va fatta per: Depositi
       L’APE non va fatta per: Strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi

      Altri edifici esenti (esclusi) che non hanno Bisogno di Attestato di Certificazione energetica:

      I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
      I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
      Gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici.
      I “ruderi”, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà;
      Gli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio, o “al rustico”, cioé privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici (ma deve essere resa una esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà).
       In genere le categorie catastali C/2 e C/6 non debbano essere soggette ad obbligo di certificazione energetica.

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      Se invece vuoi diventare un Certificatore Energetico leggi questi approfondimenti: