Approfondimento

Indice di prestazione energetica negli annunci immobiliari

Tabella dei Contenuti

indice prestazione energetica

Il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea) oltre ad introdurre l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), ha sancito l’obbligo di inserire l’indice di prestazione energetica e la relativa classe dell’immobile negli annunci e nelle pubblicità di vendita o locazione di immobili.

È dunque obbligatorio dotare edifici o unità immobiliari dell’attestato di prestazione energetica sin dal momento in cui il bene viene messo in vendita o in locazione, specificando nell’annuncio immobiliare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’APE.

Nello specifico, la disposizione è stata inserita nel D.Lgs 192/05 art. 6 comma 8 come modificato dal Decreto 63/2013.

Il testo di legge in questione è il seguente: “Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondenteo dell’unità immobiliare.”

La legge quindi obbliga ad inserire l’indice di prestazione energetica globale (Epgl) su ogni annuncio di vendita effettuato con qualsiasi mezzo (internet, cartellonistica, giornali, etc). Questo valore si ottiene dall’ attestato di prestazione energetica (APE). L’obiettivo è quello di informare l’acquirente delle caratteristiche energetiche dell’immobile, rendendo il consumo per il riscaldamento e per l’acqua calda sanitaria un elemento di valutazione e valorizzazione immobiliare. Minore è il consumo dell’immobile e maggiore sarà il suo valore sul mercato immobiliare. E’ obbligatorio inserire l’Epgl in tutti gli annunci di vendita, permuta e tutti i casi in cui è presente un trasferimento a titolo oneroso.

Anche in caso di affitto è obbligatorio inserire nell’annuncio l’indice di prestazione.

La prestazione energetica va inserita anche per annunci di immobili privi di riscaldamento, mentre sono esenti da questo obbligo i fabbricati isolati, senza impianti e con una superficie complessiva inferiore a 50 mq.

In caso di violazione di questo obbligo, sono previste dal decreto delle sanzioni amministrative comprese tra i 500 e i 3000 euro per il responsabile dell’annuncio che non dovesse riportare i parametri energetici dell’immobile in oggetto. Anche scrivere un annuncio riportando la classe errata comporta sanzioni per chi lo ha pubblicato.

Che cos’è l’indice di prestazione energetica?

L’Attestato di Prestazione Energetica, così come definito dal decreto, è un documento che attesta le prestazioni energetiche di un edificio (quindi i consumi) e contiene indicazioni per migliorarne l’efficienza. Tali prestazioni si evidenziano mediante un indice di prestazione energetica, che può essere relativo all’involucro edilizio o globale, per l’intero edificio o unità immobiliare, e la classe energetica.

L’indice di prestazione energetica globale, denominato EPgl o IPE, rappresenta il valore in kwh/mq annuo che indica il consumo di energia per mq dell’immobile per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. In questo indice non sono ancora compresi, invece, i consumi per il raffrescamento estivo e quelli di energia elettrica.

Poiché l’indice di prestazione energetica deve essere indicato sugli annunci immobiliari, quando si deve vendere o affittare casa è necessario produrre l’APE anche per avere questi dati.

L’obiettivo è dunque quello di informare i potenziali acquirenti o affittuari dei consumi dell’immobile per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, pertanto tali dati diventano un elemento importante nella valutazione e valorizzazione commerciale dell’immobile.

Cosa bisogna scrivere nell’annuncio immobiliare?

L’annuncio di vendita o locazione dell’immobile deve riportare sia l’indice di prestazione energetica globale (il valore dato dal consumo per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria) che la classe energetica a cui appartiene l’immobile . Questi valori si desumono entrambi dall’APE, che ha la funzione di informare sulle caratteristiche energetiche di un immobile e consigliare i possibili interventi da realizzare per apportare un miglioramento energetico.

L’ Indice di Prestazione Energetica (EPgl anche detto IPE) è il valore in kwh/mq annuo (o kwh/mc annuo) che indica il consumo di energia per mq (o mc) dell’immobile utile al riscaldamento invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria. La quota di energia primaria per raffrescamento estivo e per illuminazione artificiale ancora non è inclusa in questo calcolo. Moltiplicando il valore ottenuto per i mq della casa si ottiene il consumo annuo stimato. In caso di immobili non residenziali il calcolo viene effettuato sul volume e non sulla superficie utile ottenendo così il valore kwh/mc anno.

Gli annunci immobiliari dovranno riportare le medesime informazioni riguardanti la prestazione energetica dell’edificio oggetto dell’annuncio su tutti i mezzi di informazione pubblicitaria con cui vengono diffusi:internet, giornali, tv, radio, affissioni.

Ricordiamo infine che, secondo quanto stabilito dal decreto 63/2013, sono previste sanzioni specifiche a livello nazionale per chi non rispetti gli obblighi sopracitati. E’ prevista infatti una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500 fino ad un massimo di 3.000 euro per il responsabile di un annuncio immobiliare che non riporti i parametri energetici richiesti.

Immobile esente da certificazione energetica

Ci sono alcune tipologie di immobili che non sono soggetti alla certificazione energetica. Ecco le eccezioni previste dal Real Decreto 235/2013:

  • L’immobile si trova in una zona isolata e non supera i 50 di superficie;
  • L’immobile sarà interamente demolito e/o ristrutturato dopo l’acquisto;
  • Nel caso di una proprietà immobiliare in affitto: non deve superare le 16 settimane di affitto nell’arco dell’anno;
  • Nel caso di edifici industriali che vengono usati come attività aziendali, officine, laboratori etc;
  • Nel caso in cui l’immobile è destinato ad uso religioso
  • Monumenti storici
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