Approfondimento

APE Regione Toscana

Tabella dei Contenuti

APE in Toscana: riferimenti legislativi

Ripercorriamo insieme l’iter legislativo per la Regione Toscana:

  • Dal 1° luglio 2009 in tutta Italia era previsto l’attestato di certificazione energetica in caso di edifici di nuova costruzione e caso di affitto o vendita di immobili (articolo 6 del Dlgs 192/2005).
  • Le modalità, a livello nazionale, per la certificazione energetica degli edifici furono definite con il decreto ministeriale 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
  • Il 18 marzo 2010 era entrata in vigore in Toscana una specifica disciplina regionale sulla materia: gli articoli da 23 a 23 sexies della legge regionale 39/2005 e il relativo regolamento regionale sulla Certificazione Energetica degli edifici (DPGR 25 febbraio 2010, n. 17/R) riguardante anche le locazioni.
  • Il decreto legislativo 28/2011, articolo 13, aveva dal 29/03/2011 imposto in tutta Italia che, sia nei casi di compravendita che di locazione, siano fornite all’acquirente o locatario durante la trattativa le informazioni sulla certificazione energetica dell’immobile.
  • Già con il decreto MISE 22/11/2012 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13-12-2012) di modifica del decreto 26/06/2009 succitato, era stata abrogata la possibilità del proprietario di autodichiarare la pessima qualità energetica dell’edificio (possibilità inizialmente prevista dal paragrafo 9 dell’allegato A del DM 26/06/2009).
  • I soggetti che possono rilasciare la certificazione energetica degli edifici sono stati individuati inizialmente dall’allegato III al decreto legislativo 115/2008. A partire dal 12/07/2013 sono individuati dal DPR 16/04/2013 n. 75 (vedi: chi è il certificatore energetico).

La Legge 90/2013 ha:

  • Ampliato gli obblighi di certificazione energetica degli edifici.
  • Prescritto che gli annunci di vendita e locazione degli immobili devono riportare la prestazione energetica degli stessi. Vedi: prestazione energetica negli annunci immobiliari.
  • Imposto conseguenze pesanti per l’omissione degli obblighi e la mancanza dell’attestato;
  • Rinominato l’attestato di certificazione energetica in “Attestato di Prestazione energetica” nonché previsto che lo stesso è firmato dal tecnico come “dichiarazione sostitutiva di atto notorio“.
  • Il DL 23 dicembre 2013 n. 145 ha corretto alcune imprecisioni della L 90/2013 e sostituito una sanzione di nullità degli atti con una sanzione pecuniaria.
  • Il DM 26 giugno2015 ha varato nuove linee guida nazionali sulla certificazione energetica in vigore dal 01/10/2015.

Quando è obbligatorio l’APE?

Le disposizioni regionali (art. 23-bis della lr 39/2005 e articoli 3 e 4 del regolamento 17/2010) avevano ampliato il campo di obbligatorietà della Certificazione Energetica rispetto alla normativa nazionale originaria. Ora la Legge 90/2013 è andata in generale anche oltre quelle disposizioni.

Secondo il nuovo Dlgs 192/2005 riscritto dalla Legge 90/2013 e dal DL 145/2013 si devono dotare di APE gli edifici o le unità immobiliari:

  • costruiti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere per “costruiti” gli edifici/immobili di nuova costruzione);
  • sottoposti a “ristrutturazioni importanti” (vedi la definizione di “ristrutturazione importante” all’art. 2 del Dlgs) se tali lavori comportano il rilascio di un nuovo certificato di agibilità/abitabilità;
  • venduti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere nel “venduti” i trasferimenti a titolo oneroso in genere. Vedi al riguardo anche lo studio 07/08/2013 sull’A.P.E. pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato);
  • locati a un nuovo locatario.

Vi sono esclusioni equivalenti alla normativa regionale:

  • Gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
  • Gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

Vi sono esclusioni più ampie della normativa regionale:

  • Edifici rurali non residenziali non solo se riscaldati dal processo produttivo ma anche se semplicemente sprovvisti di impianti di climatizzazione.
  • I fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore non a 25 mq ma a 50 mq.
  • Anche gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

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Modello APE utilizzato per la regione Toscana a partire dal 2015

A partire dal 1º ottobre 2015, la regione Toscana si è dotata di un nuovo modello per l’Attestato di Prestazione Energetica (DDUO n. 6480 del 30 luglio 2015), così come riportato in figura:

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Quali sono i dati riportati nel nuovo APE in Toscana?

  • Dati dell’immobile: destinazione d’uso, oggetto dell’attestato, dati identificativi e servizi energetici presenti.
  • Prestazione energetica del fabbricato: la sezione riporta l’indice di prestazione energetica non rinnovabile (EPgl,nren) in relazione al fabbricato e dei servizi energetici presenti, ma anche la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti. Questo indice identifica la classe energetica dell’unità immobiliare, che va da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).
  • Prestazione energetica degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l’indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell’energia consumata annualmente dall’immobile secondo un uso standard.
  • Interventi migliorativi raccomandati: questa sezione contiente gli interventi raccomandati ai fini di un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare e il conseguente risultato conseguibile in termini di classe energetica.
  • Altri dati di dettaglio del fabbricato e degli impianti inseriti dal certificatore nelle schermate del software di calcolo.

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