APE Lazio, il Nuovo APE Unico.

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APE Lazio

Anche l’ultima proroga è ormai volta al termine, dopo uno slittamento di 3 mesi (la data prevista era stata infatti fissata al 1 Luglio 2015) oggi sono entrate in vigore per la regione Lazio e in tutta Italia le nuove normative riguardanti gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) degli edifici.

Pertanto, nella giornata odierna è entrato in vigore, su tutto il territorio nazionale, il nuovo APE unico.
Come per tutta Italia, anche nella regione Lazio farà la sua comparsa il nuovo APE unico.

APE Lazio, entra in scena il nuovo APE unico

Abbiamo già parlato delle novità contenute nelle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici (leggi l’articolo sulla nuova certificazione energetica), individuando i cinque punti fondamentali che caratterizzeranno il nuovo APE e parlando delle sanzioni previste in caso di mancata redazione dell’APE.

Su questo aspetto, è bene ricordarlo, non ci sono particolari novità: le pene amministrative per la mancata redazione dell’APE o l’inserimento di informazioni non veritiere sono quelle previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005.

ape lazio
APE lazio

Un aspetto importante delle nuove Linee guida riguarda invece i “furbetti” del settore, ovvero i certificatori energetici “improvvisati” o non completamente in regola.

A partire dal 1 ottobre 2015 infatti, il certificatore è obbligato dalla legge ad effettuare almeno un sopralluogo nell’edificio per il quale dovrà redigere l’APE (leggi il nostro articolo di approfondimento sul soprallugo obbligatorio), e dovrà essere regolarmente iscritto al proprio albo professionale di riferimento.

Per la regione Lazio, come per le altre Regioni o Province autonome, la nuova normativa prevede un piano per verificare le certificazioni energetiche realizzate, coprendo un campione di almeno il 2% del totale di quelli prodotti nell’arco dell’anno solare sul territorio di competenza.

La validità massima dell’APE resta fissata a 10 anni, salvo casi di interventi di ristrutturazione che comportino la necessità di redigerlo ex novo.

Il nuovo APE Lazio e la compravendita immobiliare

In caso di compravendita di immobili, resta invariato quanto previsto dal d.lgs. del 19 agosto 2005 n. 192, in cui si stabilisce che “nel caso di vendite, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica”.

Pertanto, nel corso delle compravendite l’Attestato di Prestazione Energetica (APEdeve essere obbligatoriamente allegato ai contratti (leggi il nostro articolo su quando è obbligatorio il certificato energetico) e l’acquirente è tenuto a dichiarare in una specifica clausola di aver ricevuto dal venditore la documentazione comprensiva dell’attestato.

C’è quindi un vero e proprio obbligo di dotazione, di allegazione e di consegna dell’APE: è un principio che vale per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso. Per quello che riguarda invece gli atti traslativi a titolo gratuito, come ad esempio una donazione, non vi è alcun obbligo di allegare l’APE.

Se al contratto non viene allegato l’APE non si rischia l’annullamento del medesimo (il contratto sarà infatti valido a tutti gli effetti), bensì una sanzione amministrativa che oscilla tra i 3mila e i 18mila euro, a carico delle parti contraenti. (vedi le multe e sanzioni previste per gli inadempienti)

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